Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di soddisfare le molteplici richieste dei sindaci dei comuni riguardo all'intitolazione di piazze e di vie pubbliche alle persone dei Sommi Pontefici.
      L'articolo 4, secondo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1188, stabilisce che è in facoltà del Ministro dell'interno di «consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione».
      La citata deroga consente l'intitolazione di piazze e di vie pubbliche a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
      La presente proposta di legge introduce un nuovo comma del citato articolo 4 per consentire ai prefetti di derogare alle disposizioni del primo comma anche quando si tratti delle persone dei Sommi Pontefici soddisfacendo appieno le richieste dei sindaci giunte da ogni parte del territorio nazionale.

 

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